Il concetto di tipicità di un prodotto è legato non solo alle caratteristiche strettamente ambientali del territorio ma anche a tecniche di produzione tradizionali e preparazioni gastronomiche specifiche del territorio d’origine . Al fine di consentire la valorizzazione e la specificità dei prodotti agroalimentari, la Comunità Europea adotta specifiche misure di regolamentazione della qualità e di tutela giuridica dei prodotti tipici. Attraverso l’attuazione dei Regolamenti sono stati istituiti i marchi DOP e IGP.
La principale differenza tra DOP( denominazione di origine protetta) e IGP(indicazione geografica tipica) risiede nel fatto che, per ottenere la denominazione DOP, l’intero ciclo produttivo, dalla realizzazione delle materie prime fino all’ ottenimento del prodotto finito, debba realizzarsi nell’ area geografica d’interesse, mentre per le IGP è sufficiente che anche una sola delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione del prodotto si realizzi nel territorio d’origine, offrendo una maggiore libertà e flessibilità al sistema produttivo.
A queste va inoltre affianca la STG (specialità tradizionale tipica) che differisce dai precedenti marchi perché fa riferimento a composizioni o metodi di produzione tradizionali, non direttamente legati a uno specifico territorio.